Nell’ambito della sicurezza e della videosorveglianza, il segmento di mercato inerente le termocamere sta vivendo un vero e proprio boom, dovuto alle normative anti contagio vigenti.
Molte delle aziende di settore si sono affrettate a convertire parte della produzione, dedicandosi a questo prodotto. Le telecamere termiche ricostruiscono un’immagine utilizzando le radiazioni infrarosse, emanate dal calore di un corpo o di un oggetto. Esse, sfruttano le radiazioni elettromagnetiche, ma lavorano su una diversa lunghezza d’onda. Le telecamere tradizionali operano su lunghezze d’onda brevi c.d. “visibili” (400-700 nanometri), mentre quelle termiche lavorano su radiazioni infrarosse, a partire da 3.000 nanometri fino a 8.000 o 14.000.
Ad oggi, con l’obbligo di controllo della temperatura corporea per accedere ad ogni spazio chiuso, da un supermercato a una struttura pubblica, così come un ufficio, diventa essenziale dotarsi di un dispositivo che controlli la temperatura corporea di ogni singolo individuo.
La scelta da parte degli esercizi è libera. Alcuni hanno adottato i termometri laser oppure la struttura ha preferito installare un impianto di controllo più o meno sofisticato. Lo scopo, in entrambi i casi, è quello di fornire un tempestivo riscontro del soggetto e non permettere il contatto con altri individui, all’interno di ogni struttura. Tra i vari tipi di termocamere, alcune sono predisposte per l’acquisizione video del volto. Questa funzione va a impattare sulle normative GDPR, a cui ogni titolare del trattamento delle informazioni deve porre la massima cura, poiché si tratta di dati personali. La raccolta e il trattamento di questi dati devono essere gestiti in egual modo. Le normative, infatti, stabiliscono che i trattamenti debbano avvenire nel rispetto dei principi stabiliti dall’articolo 5 del reg. UE 679/2016.
A questo proposito abbiamo interpellato l’Avv. Marco Soffientini, esperto di privacy e diritto delle nuove tecnologie nonché docente e responsabile protezione dati di organizzazioni pubbliche e private, per capire meglio questo argomento, dal punto di vista legale.
Parliamo della normativa GDPR riguardo le termocamere di ultima generazione, del loro impatto sulla privacy e se si possono applicare i principi generali delle normative: “Le termocamere sono sistemi di acquisizione video, che possono avere un impatto sulla privacy ma non possono essere paragonate ad un sistema di riconoscimento facciale. Parliamo di immagini acquisite che non consentono di riconoscere il volto di una persona, ma al massimo di desumerne indirettamente l’identità per altre vie. Il vantaggio nell’utilizzo di queste telecamere come “sensori” è che sono in grado di funzionare anche nel buio più assoluto e vengono abbinate molto spesso all’impiego di quelle tradizionali”.
Le normative presenti nel GDPR come possono essere applicate anche per le termocamere?
“Durante l’emergenza da Covid-19, sono state utilizzate telecamere termiche, basate su algoritmi di riconoscimento facciale, (c.d. di face detection) per individuare la fronte delle persone sia per la rilevazione della temperatura sia per la presenza della mascherina sul volto. Come osservato dall’Autorità Garante, quando è associata all’identità dell’interessato, costituisce un trattamento di dati personali (art. 4, par. 1, 2) del Regolamento (UE) 2016/679) e nel rispetto del principio di “minimizzazione” (art. 5, par.1, lett. c) del Regolamento cit.) è consentita la registrazione della sola circostanza del superamento della soglia stabilita dalla legge. In questi casi deve essere fornita un’informativa privacy ai sensi dell’articolo 13 del regolamento UE 679/2016, preferibilmente dettagliata quando si utilizzano tecnologie avanzate come i termo scanner con analisi del volto”.
L’avvocato Soffientini parlerà di normative GDPR e privacy in occasione del secsolutionforum, che quest’anno si tiene in formato digitale il 23 e 24 settembre.