Per l’anno 2021 la comunicazione telematica per ottenere il Bonus Pubblicità va presentata nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 settembre

Il Decreto Sostegni  Bis, art. 67 comma 10 offre un’opportunità da non perdere a quanti vogliano valorizzare la propria attività. Verranno infatti riaperti i termini per la comunicazione telematica di prenotazione del Bonus Pubblicità.

Per l’anno 2021 la comunicazione telematica di cui all’articolo 5, comma 1, del predetto decreto va presentata nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 settembre del medesimo anno, con le modalità stabilite nello stesso articolo 5. Le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2021 restano comunque valide. Pertanto, anche gli investitori pubblicitari che non si sono iscritti nell’elenco dei percettori il credito di imposta entro la scadenza del 31 marzo scorso, possono usufruire dell’agevolazione mandando la comunicazione nel mese di settembre 2021.

La comunicazione per l’accesso al credito d’imposta deve essere presentata tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, direttamente da parte dei soggetti abilitati o tramite i soggetti incaricati.

L’operazione Bonus Pubblicità si articola in due fasi:

  • A partire dal 1° e fino al 31 marzo (e ora anche dal 1° al 30 settembre) la prima fase della procedura per fare domanda, con la comunicazione degli investimenti pubblicitari effettuati o da effettuare nel corso del 2021 e per i quali si richiede l’accesso al credito d’imposta;
  • Dal 1° al 31 gennaio 2022 si passa poi alla seconda fase della domanda, ovvero la conferma degli investimenti effettuati, mediante la dichiarazione sostitutiva.

Per fruire del credito d’imposta, i soggetti interessati devono presentare:

  • – la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno agevolato;
  • – la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” per dichiarare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti.

Solo per gli investimenti sulla “stampa” – anche in formato digitale – viene meno il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento dell’anno precedente, quale requisito per l’accesso all’agevolazione.

Il credito d’imposta del 50% dell’intero valore degli investimenti pubblicitari è una preziosa occasione per promuovere l’attività di aziende e professionisti.

Utilizzabile in compensazione attraverso F24 si potrà beneficiarne nella misura unica del 50% dell’intero valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, purché iscritti in Tribunale, come quelli del network  BitMAT.

BitMAT – che affianca da anni le aziende nella promozione delle proprie iniziative imprenditoriali rappresentando al contempo un punto di riferimento in tema di aggiornamento delle principali novità in tema di agevolazione in materia di Industria 4.0, ITC ed automazione industriale – ritiene che l’utilizzo del bonus pubblicità, coerentemente con la visione strategica aziendale, potrà permettere la valorizzazione delle campagne pubblicitarie online garantendo un adeguato ritorno in termini di marketing e riconoscibilità del brand.

È auspicabile, per evitare spiacevoli sorprese, l’avvalersi di professionalità adeguate sia per strutturare il budget da candidare sia per la gestione della misura che è a tutti gli effetti da considerarsi di finanza agevolata.

 

Maria Chiara Di Carlo

Per un solido supporto dal punto di vista economico e per ulteriori informazioni sarà possibile rivolgersi al dottore commercialista e financial controller Luigi Lavecchia, scrivendo a studio.lavecchia@gmail.com.