Gli esperti di LMTeam e Digital Technologies hanno risposto a tutte le domande sul corretto impiego dei protocolli anti Covid-19

Tutte le risposte alle numerose domande proposte dai spettatori che hanno seguito il webinar “Covid-19 e uso dei termoscanner– Rispettiamo la Legge

I nomi e i contatti dei singoli esperti sono riportati nella tabella sottostante.

Per rivedere l’intero webinar, clicca qui.

Marco Ambrosiano (avvocato) marco.ambrosiano@lmteam.eu
Marco Longoni (avvocato) marco.longoni@lmteam.eu
Lodovico Mabini (ingegnere) lodovico.mabini@lmteam.eu
Luca Baldini lbaldini@digtechs.com

 

Q&A – Questions And Answers

 

Q il termometro però opera al massimo ad un cm dalla fronte, quindi chi lo impugna non è al sicuro, giusto?
A Non siamo al corrente delle caratteristiche tecniche dei vari dispositivi. Sicuramente chi usa il termometro è tenuto ad adottare le misure di prevenzione in funzione del contesto, utilizzando i necessari DPI quali mascherina, visiera, tuta, guanti.
Q buongiorno volevo sapere se i dati di rilevamento temperatura dei dipendenti possono essere archiviati e consultati dall’azienda oppure se è vietato, grazie
A Il protocollo condiviso del 24/04/2020 sconsiglia la registrazione dei dati di rilevazione della temperatura. In ogni caso, l’eventuale archiviazione dei dati deve essere motivata (ad es. necessità di sapere chi è entrato). In caso di misurazione di temperatura uguale o superiore ai 37,5°, la procedura prevede l’obbligo di avvisare il medico competente e evitare l’ingresso. Il tutto deve essere gestito nel rispetto degli obblighi di corretto trattamento dei dati personali pervisti dal GDPR (adeguate misure di sicurezza, regolamentazione dell’accesso e cancellazione, fornire l’informativa, identificare la corretta finalità e base giuridica del trattamento)
Q quali regioni hanno imposto obbligatorio il controllo temperatura?
A E’ necessario fare riferimento alle ordinanze regionali; come abbiamo riferito nel webinar, ad esempio la Regione Lombardia ha disposto l’obbligo di misurazione della temperatura per il personale e la raccomandazione della misura della temperatura per clienti ed altre persone che debbano accedere.
Q che qualifica deve avere l’operatore che rileva la temperatura e il device deve avere una certificazione?
A Non ci sono imposizioni specifiche al riguardo. L’operatore non deve necessariamente essere un medico o un esercente professioni sanitarie, ma deve essere correttamente formato su come proteggersi, come rilevare la temperatura ed eventualmente come registrare il dato
Q Quali sono le disposizioni (a parte quelle generali) che si applicano ai rappresentanti di commercio e consulenti per quanto riguarda i protocolli anti Covid-19? Grato!
A Nel proprio ufficio le regole generali, soprattutto se hanno dipendenti o collaboratori. Visto che si suppone si rechino dai clienti, la conoscenza degli obblighi (non uscire di casa con la febbre o sintomi influenzali, ecc.) ed un corretto uso di DPI personali (mascherina, guanti), nonché la massima collaborazione per rispettare i protocolli del cliente
Q Se decido arbitrariamente di utilizzare come temperatura massima per accedere in azienda 37 gradi al posto di 37,5 rischio di incorrere in una sorta di “ricorso” da parte delle persone a cui è stato rifiutato l’accesso se la temperatura è risultata comunque inferiore ai 37,5 gradi?
A La norma specifica 37,5 come OBBLIGO di inibire l’accesso. Se vi fosse un protocollo, condiviso magari con il medico competente, che possa giustificare un atto di prudenza maggiore (ad esempio in situazioni particolari quali le strutture sanitarie), non sarebbe violata alcuna normativa.
Q E’ stato detto che non vi è obbligo di registrazione della temperatura nel momento in cui questa sia inferiore alla soglia. In mancanza quindi della registrazione, come può l’azienda tutelarsi e dimostrare che le temperature sono state controllate e che solo ai sopra soglia è stato impedito l’accesso?
A Con l’adozione di un chiaro protocollo che descrive il metodo di applicazione delle misure di controllo della temperatura. Il protocollo condiviso del 24/04/2020 raccomanda la rilevazione della temperatura ma sconsiglia la registrazione dei dati acquisiti.
Q ma cosa vuol dire riservatezza: cioè non si deve sapere il motivo per cui un lavoratore viene rimandato a casa se la temp corp è superiore a 37,5?
A Il motivo è l’obbligo di procedere con l’isolamento ed impedire l’accesso se la temperatura è superiore alla norma. Ciò non autorizza che questa informazione sia fornita ad altri indiscriminatamente. Resta infatti l’obbligo di garantire la dignità della persona e la privacy dell’interessato, evitando che tale dato sia diffuso.
Q La maggior parte dei termoscanner manda su rete locale, consultabili da browser, tutte le informazioni raccolte come foto e temperatura delle persone che ne hanno fatto uso. Queste informazioni devono essere obbligatoriamente crittografate? Per memorizzarle anche temporaneamente serve un accordo sindacale oppure basta far firmare ai dipendenti un foglio di accettazione al trattamento dei dati personali? L’RSPP può accedere a questi dati senza un accordo sindacale oppure senza l’accettazione al trattamento dei dati personali da parte dei lavoratori?
A L’accesso al dato e la sua conservazione deve essere motivato. Il dato deve essere protetto, quindi l’implementazione di sistemi di crittografia è sempre favorita. La memorizzazione non richiede accordo sindacale. Se sussistono ragioni tali per cui l’RSPP abbia necessità di accedere a tali dati (magari in forma aggregata ed anonimizzata, per fini statistici), verrà previsto nel registro delle attività di trattamento.
Q un lavoratore incaricato dal Datore di lavoro alla misura della temperatura di tutti i lavoratori (ad es con uso di termometro ad infrarossi)  può rifiutare l’incarico?
A In generale no, si tratta comunque di un compito all’interno dell’organizzazione. Può altresì esservi un rifiuto motivato (Es. persona ad alto rischio, cardiopatico, persona molto ansiosa, ecc.)
Q Questi prodotti sono disponibili attualmente?
S Si. Consegna in 72 ore.
Q 0.2 o 0.3 gradi … ma se l’alert è a 37.5 gradi questa approsimaz. crea dei gorssi problemi scusi
A In generale no. La norma prevede che se l’apparecchio misura 37.5 si è oltre soglia. Questo limite tiene in considerazione le inevitabili tolleranze degli strumenti di misura.
Q Questi prodotti sono autorizzati da parte del Garante per la Privacy? Perché il trattamento di dati Biometrici richiede una valutazione d’impatto privacy specifica e non sempre è consentito.
A Esatto. Decidere di usare tracciamento e dati biometrici prevede la necessità di eseguire una valutazione d’impatto (DPIA), ma anche una motivazione chiara per averlo adottato, nel rispetto dei principi di essenzialità e minimizzazione
Q avete solo tablet od anche telecamere termiche professionali con blackbody?
A Abbiamo la soluzione proposta nel webinar.
Q all’esterno ??? ma con il vento come sperate funzioni!!!! non si devono dare FAKE NEWS
A Il dispositivo funziona all’esterno. L’importante è che non sia a contatto diretto con il sole o la pioggia. Contesti di siti produttivi dove sono presenti tornelli all’aperto coperti da tettoia vanno bene per l’utilizzo all’esterno. Anche sotto gazebo i device funzionano secondo le specifiche tecniche, regolarmente. Si pensi a contesti fieristici o di eventi, per esempio.
Q L’aggiornamento del DVR per il rischio Covid è quindi reso obbligatorio anche se il Datore di Lavoro è responsabile per i soli rischi Biologici ai lavoratori (Titolo X), presenti all’interno dell’ambiente di lavoro, causati dalle proprie dinamiche lavorative, ma non di quelle “esterne” ed ambientali, relative alla popolazione generale?
A Gli esperti in ambito di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro hanno pareri non univoci al riguardo. Vi è che sostiene che, trattandosi di rischio esogeno, sia comunque opportuno effettuare l’aggiornamento del DVR; vi è anche chi sostiene che il rischio Covid non debba essere gestito nell’ambito degli adempimenti obbligatori per il datore di lavoro ai sensi del D. lgs. 81 ma che comunque sia indispensabile adottare protocolli aziendali (sulla base delle indicazioni di cui al protocollo condiviso) che costituiscono di fatto un’integrazione (non formale, ma in senso sostanziale) al DVR.
Q un’azienda che ha due sedi, se misura la temperatura solo in una, è in difetto di adempimento? essendo ancora una facoltà e non un obbligo, io credo comunque che crei disparità tra i dipendenti di una sede e l’altra e possa essere – specie in caso di positività riscontrata – perseguibile. grazie
A La norma della Regione Lombardia prevede l’obbligo di misurazione per il personale. Quindi a nostro parere la misurazione deve essere adottata non solo nelle due sedi, ma anche quando un dipendente si sposta da una sede all’altra. Nelle Regioni dove invece non vige l’obbligo, va motivato nel protocollo aziendale la scelta di procedere o non procedere alla rilevazione della temperatura ma l’eventuale scelta di non procedervi non può costituire un’automatica attribuzione di responsabilità in capo al datore di lavoro.
Q vorrei sapere come si conciliava il dispositivo di controllo accessi presentato prima, con il concetto di salvaguardia della dignità del dipendente, ad esempio se una persona ha la febbre, a quanto ho visto, il dispositivo permetterebbe a tutte le persone in coda di venirne a conoscenza
A Non è un aspetto trascurabile. Sicuramente in fase di installazione del dispositivo si dovrà organizzare la logistica di ingresso (ad es. strisce di distanza, disattivazione di segnali luminosi o acustici ecc.) in modo che sia evitato il rischio di rendere accessibili a terzi le informazioni sanitarie. Ad esempio, si può prevedere che lo schermo sia molto inclinato e che comunichi con un rilevatore in guardiania.
Q Per quel che ci risulta NON esistono termoscanner che “funzionano” ovvero forniscano dati affidabili se utilizzati “in esterno”: temperature ambientali variabili, soggetti caldi/freddi per esposizioni a sole/neve, presenza di vento, ecc.: infatti è “cogente” che la temperatura ambientale sia stabile e che i soggetti siano “ambientati” prima della misurazione
A L’efficacia è da valutare nel contesto di applicazione. In condizioni ordinarie il dispositivo è funzionale e garantito. Laddove vi fossero condizioni particolari potrebbe essere utile abbinare anche un secondo controllo, con termometro ad infrarossi.
Q E’ possibile avere le slide e l’attestato di partecipazione – Grazie
A Non è nostra prassi rilasciare un attestato, ma non abbiamo problemi a rilasciare una dichiarazione, senza valore legale né valore per eventuali crediti formativi.

E’ però necessario fornirci alla mail: redazione.bitmat@bitmat.it alcune informazioni:

email usata in fase di iscrizione, Nome e Cognome, dati di nascita e residenza, recapiti.

Q in alternativa alla rilevazione in sede come valuta la possibilità di dotare i dipendenti di una app per la auto-misurazione con l’invio di un check (Rosso – Verde) su un portale aziendale e la memorizzazione del dato (sempre in forma anonimizzato) a disposizione del medico competente e/o di u suo delegato?
A Visto che ci viene chiesta una valutazione, come consulenti valutiamo molto negativamente tale possibilità: in primo luogo, essa preclude al datore di lavoro la possibilità di verificare (direttamente o tramite i propri incaricati) che la rilevazione della temperatura sia eseguita correttamente. In secondo luogo, la necessità di trasferire dati che necessitano di particolare protezione (dati sanitari) tra dispositivi e portali vari, comporta particolari rischi che dovrebbero essere attentamente valutati. Si esclude che il medico competente possa avere disponibilità di tempo per potersi occupare della verifica sistematica delle misurazioni della temperatura: il medico competente deve essere informato qualora vengano rilevati sintomi influenzali (ad es. temperatura oltre soglia) affinché dia le dovute indicazioni).
Q Se e quando è sufficiente una autodichiarazione sulla preventiva ed autonoma misurazione della temperatura al posto della rilevazione con termoscanner?
A  Il protocollo condiviso del 24/04/2020 consiglia la rilevazione della temperatura all’ingresso, non l’acquisizione di autodichiarazione, Il datore di lavoro infatti, in caso di autodichiarazione, non ha la possibilità di verificare la correttezza della procedura di rilevazione. L’autodichiarazione, in ogni caso, qualora acquisita in forma scritta costituirebbe acquisizione di dati personali particolari e quindi rientrerebbe anch’essa in un trattamento di cui tener presente ai fini privacy, dovendo rispettare i dettami del GDPR.

 

Per approfondimenti sulle tematiche trattate e sulle soluzioni proposte è possibile contattare direttamente le aziende:

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LMTeam

o scrivere a redazione.bitmat@bitmat.it