Il Garante per la privacy ha inflitto una sanzione di 30.000 euro ad una società che non ha rispettato il diritto degli utenti di opposizione al direct marketing.

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Il principio ribadito dal Garante per la privacy, nei confronti di una società, riguarda il diritto degli utenti di opporsi all’uso dei dati a fini di direct marketing, il quale va rispettato e i meccanismi di ricezione delle loro istanze, devono essere efficienti e presidiati.

La società in questione è stata ammonita per non aver dato riscontro alle richieste di alcuni utenti che non volevano ricevere email promozionali e le ha ingiunto di adottare le misure organizzative necessarie per fornire una risposta immediata a chi si oppone al direct marketing. Alla società è stato inoltre vietato il trattamento dei dati senza consenso e per le violazioni riscontrate è stata inflitta una sanzione di 30.000 euro.

Il procedimento è scaturito da due reclami con i quali si lamentava la ricezione di email promozionali inviate dalla società, senza consenso e nonostante l’opposizione dei destinatari manifestata via pec. I reclamanti segnalavano inoltre l’impossibilità di interrompere il direct marketing tramite il tasto unsubscribe, anche se presente nelle email e l’assoluta mancanza di riscontro alle loro richieste di esercizio dei diritti.

La società si era difesa sostenendo che il mancato riscontro era dovuto al fatto che, la casella di posta pec, non era stata monitorata per diversi mesi a causa di problemi organizzativi e che, comunque, gli utenti avrebbero dovuto esercitare i loro diritti avvalendosi del modulo presente al link “contattaci”, come indicato nell’informativa privacy pubblicata nel sito web.

Giustificazioni insufficienti secondo il Garante. Dall’esame delle email ricevute dai reclamanti, alcune delle quali risalenti anche al 2018, è emerso infatti che, l’unico modo di individuare in maniera certa un canale di comunicazione per interrompere le attività di direct marketing, era l’indirizzo pec, rinvenibile nei pubblici registri. Infine, il tasto unsubscribe presente in calce alle mail, non era comunque funzionante, come dimostrato dal fatto che, nonostante il suo utilizzo, uno dei reclamanti aveva continuato a ricevere i messaggi indesiderati.

Il Garante ha quindi ritenuto che, l’assenza di indicazioni chiare all’interno delle stesse email promozionali, sulle modalità per contattare la società, insieme alla mancanza di adeguate misure tecniche e organizzative, che avrebbero dovuto consentire il funzionamento del tasto unsubscribe al direct marketing e il corretto monitoraggio della casella di posta pec, hanno reso impossibile ai reclamanti di esercitare i propri diritti, comportando l’invio di comunicazioni promozionali anche in presenza di una espressa opposizione.