In questo articolo vedremo nel dettaglio quali sono le caratteristiche di un contratto di factoring

Contratto di factoring: esempio e caratteristiche

Il contratto di factoring è disciplinato dalla Legge n. 52/1991 e delinea un’attività attraverso cui un’impresa cede a una specifica società la gestione dei propri crediti, finalizzata alla loro riscossione.

Questa pratica oggi è molto diffusa in Italia e prevede una collaborazione tra tre diverse parti: il creditore, il cessionario e il debitore. Per poter avviare un contratto di factoring è fondamentale che siano rispettati tre requisiti:

  • Il cedente deve essere un’impresa;
  • Il cessionario deve essere rappresentato da una banca o un istituto attivo nell’intermediazione finanziaria;
  • I crediti ceduti devono necessariamente essere collegati a un’attività d’impresa.

In questo articolo vedremo nel dettaglio quali sono le caratteristiche di un contratto di factoring, un esempio di contratto e ulteriori informazioni sulle formule di factoring. Per scoprire di più vai su https://www.sacefct.it/factoring.

Contratto di factoring: tipologie e caratteristiche

È possibile applicare due tipologie di contratto di factoring: la cessione del credito pro solvendo e il factoring pro soluto. Attraverso il factoring pro solvendo, il cessionario originale può andare incontro al rischio d’insolvenza fino alla riscossione effettiva del credito da parte della società di factoring, al contrario, attraverso un contratto di factoring pro soluto, il rischio d’insolvenza non sussiste. Questo accade perché i crediti si ritengono ceduti senza garanzia e il cessionario andrà incontro a eventuali perdite economiche derivanti dall’inadempienza del debitore.

Il contratto di factoring è un contratto atipico caratterizzato da una doppia natura, essenziale e accessoria. La sua natura essenziale consiste nella cessione di crediti d’impresa, mentre la natura accessoria riguarda le eventuali prestazioni effettuate dalle società di factoring.

La funzione del factoring nella pratica commerciale è molto complessa, prevalgono le finalità di finanziamento e anticipatoria, tuttavia, è possibile realizzare un contratto di factoring anche con finalità assicurative, quando il factor acquista il credito con assunzione del rischio d’insolvenza del debitore.

Esempio contratto di factoring

Qui di seguito alleghiamo un esempio di contratto di factoring:

“Tra la società [……] con sede legale in […]   iscritta alla cancelleria del Tribunale di [……] al n. […], codice fiscale […], e partita IVA […], in seguito denominata factor,

e la società [……]  con sede legale in [……] iscritta alla cancelleria del Tribunale di [……] al n. [……], codice fiscale [……], partita IVA [……], in seguito denominata fornitore, dall’altra parte, premesso che:

Con il presente contratto le parti intendono instaurare tra loro un “rapporto di factoring”;

  1. Indicare il significato delle espressioni utilizzate all’interno del contratto come:
  • a) “contratti di fornitura”, accordi stipulati tra fornitore e suoi debitori con i quali il primo si impegna a fornire ai secondi, a titolo oneroso, delle merci;
  • b) “debitori”, persone fisiche o giuridiche tenute a effettuare un pagamento al fornitore quale corrispettivo delle merci acquistate;
  • c) “crediti”, quelli del fornitore nei confronti dei suoi debitori;

Qui di seguito è necessario indicare le clausole che entrambi le parti devono rispettare, come, ad esempio:

Le parti convengono e stipulano quanto segue: 

  1. Il fornitore sottoporrà ad approvazione preventiva del factor, mediante comunicazione scritta, tutti i contratti di fornitura già conclusi. Il factor accetterà, rifiuterà o limiterà la propria approvazione tramite restituzione di copia di tale comunicazione, debitamente completata e firmata. 
  2. Il factor può in ogni tempo, con qualsiasi mezzo idoneo, comunicare al fornitore la propria decisione di ridurre o revocare la propria approvazione di credito. Ciò non varrà tuttavia per i crediti che il factor ha già approvato e accettato in cessione qualora sia già avvenuta la consegna delle merci al debitore.

Indicare successivamente altre clausole contrattuali, con la dicitura “Altre clausole eventuali [..]”, che potrebbero essere:

3.  Il presente contratto potrà esser risolto dal factor mediante raccomandata A/R qualora il fornitore venga a trovarsi in stato d’insolvenza. In particolare il contratto si intenderà automaticamente risolto se il fornitore:

  • sia posto in liquidazione;
  • sia dichiarato fallito o sia sottoposto ad altra procedura concorsuale;
  • non paghi, entro 10 giorni dalla notifica, la somma indicata in un atto di precetto fondato su sentenza di condanna definitiva o su qualunque altro provvedimento giudiziale, sia esso definitivo o provvisorio. 

4. Dalla risoluzione del rapporto di factoring non deriverà la risoluzione delle singole cessioni già concluse le quali continueranno ad avere vigore fino a che il fornitore non avrà rimborsato integralmente i versamenti anticipati effettuati a suo favore dal factor.

Indicare, infine, il foro competente a cui rivolgersi per eventuali controversie