Nell’ambito delle dinamiche aziendali e professionali, il contratto di rete rappresenta uno strumento di integrazione orizzontale che ha suscitato crescente interesse poiché permette a un gruppo di imprese o professionisti di sviluppare le rispettive attività in modo collaborativo, senza dover necessariamente ricorrere a scritture societarie.
Il contratto di rete ha origine nella normativa originaria dell’art. 3, co. 4 ter, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5. Inizialmente, era riservato agli imprenditori, ma un importante cambiamento è avvenuto con l’entrata in vigore della legge n. 81 del 2018. Questa legge ha esteso il concetto di contratto di rete anche ai professionisti, consentendo la creazione di interazioni miste. In pratica, “è riconosciuta ai soggetti che svolgono attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilità: a) di costituire reti di esercenti la professione e consentire agli stessi di partecipare alle reti di imprese, in forma di reti miste, di cui all’articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, con accesso alle relative provvidenze in materia”.
Questo ampliamento della normativa ha aperto nuove opportunità per le imprese e i professionisti, consentendo loro di cooperare attraverso la sottoscrizione di tali tipologie di accordi, pur mantenendo la propria autonomia e specificità. Oltre ad offrire accesso a incentivi e agevolazioni, le opportunità offerte dai contratti di rete sono molteplici e di grande rilevanza per coloro che desiderano migliorare la propria competitività e efficienza sul mercato, tra cui:
- Ampliare l’offerta di servizi: la collaborazione consente di offrire una gamma più ampia di soluzioni, aumentando la propria attrattiva per i clienti sia a livello nazionale che internazionale.
- Avere accesso a finanziamenti a fondo perduto: i contratti di rete possono consentire l’accesso a finanziamenti a fondo perduto, agevolando lo sviluppo di progetti ambiziosi.
- Partecipare a gare pubbliche: le reti possono diventare più competitive, aumentando le possibilità di vincere gare d’appalto pubbliche.
- Scambiarsi conoscenze e informazioni: la collaborazione tra i membri di una rete favorisce lo scambio di conoscenze e informazioni, contribuendo all’apprendimento reciproco e all’aggiornamento costante.
- Condividere i costi: i costi per la realizzazione di progetti possono essere suddivisi tra i partecipanti, alleggerendo il carico finanziario.
Esistono due forme principali di contratto di rete: il contratto “puro”, privo di soggettività giuridica, che organizza le relazioni interne dei partecipanti, e il contratto “rete soggetto”, che acquisisce soggettività giuridica e autonomia tributaria. Mentre la prima forma non dà nessun via a un nuovo soggetto ed esiste per organizzare le relazioni interne delle parti che si accordano, la seconda invece fa riferimento ad un soggetto autonomo, con autonomia tributaria e, inquadrato nella categoria degli enti diversi dalle società, come indicato nell’art.73 co. 1 e 2 del T.U.I.R. (DPR 917/86).
Per quanto riguarda la stipula dei contratti di rete, questa può avvenire attraverso un atto pubblico, una scrittura privata o un atto scritto firmato digitalmente da ciascuna impresa o legale rappresentante, come previsto dall’art.3 D.L 5/2009.
Nel gennaio 2020 il MISE ha fornito chiarimenti in merito alla partecipazione di soggetti diversi dalle imprese, con particolare riferimento alla “rete costituita tra soli professionisti, tutti iscritti ad un Albo. Questa nota del ministero sancisce espressamente il superamento della vecchia normativa, che limitava ai soli imprenditori la possibilità di costituire e partecipare a contratti di rete. La nota chiarisce che la legge consente ora ai professionisti iscritti a un albo di costituire reti anche con imprese e altri soggetti, in forma quindi “mista”.
In conclusione, i contratti di rete rappresentano un’opportunità straordinaria per professionisti e imprese di collaborare in modo più efficiente e competitivo. Sfruttando al meglio queste opportunità, è possibile ampliare le prospettive di crescita e sviluppo, condividendo risorse e affrontando insieme le sfide future.
A firma di Paolo Tanfoglio, CEO di Lokky