Nonostante la telefonia VoIP sia esplicitamente richiamata nella premessa, non è chiaramente normata nel testo della delibera

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Al giorno d’oggi la telefonia VoIP in standard SIP è largamente utilizzata, sia da grandi operatori che da provider VoIP con standard “aperto”. Salvo rare eccezioni le linee VoIP dei grandi operatori sono sempre state rilasciate in modalità emulata, in genere sotto forma di linee analogiche o ISDN. Nonostante anch’essi utilizzino la tecnologia VoIP SIP per il trasporto della fonia, la stessa non è mai stata fruibile in maniera indipendente e separabile dalla linea XDSL. Con la delibera AGCOM questa situazione potrebbe cambiare, a favore di un mercato più competitivo lato offerta ed erogazione di servizi voce.

La telefonia VoIP nella delibera AGCOM – una questione di interpretazione?

Nelle sue valutazioni preliminari, a pagina 9, AGCOM cita esplicitamente offerte “attualmente largamente diffuse e che prevedono l’abbinamento del servizio di accesso ad Internet con altre tipologie di servizi che utilizzano la rete IP (ad es. telefonia VoIP o IPTV), per i quali viene fornita un’unica apparecchiatura terminale che assolve molteplici funzioni (ad esempio modem, router ed access gateway VoIP)” e prosegue menzionando che “la scelta da parte di un utente di utilizzare un’apparecchiatura terminale procurata autonomamente in luogo di quella fornita dall’operatore non debba pregiudicare la fruizione dei servizi compresi nell’offerta commerciale, in quanto, viceversa, risulterebbe condizionata la libertà di scelta dell’apparecchiatura terminale.”

Il VoIP, e nello specifico il protocollo SIP, avvia gestisce e conclude una comunicazione telefonica attraverso una trasmissione di dati: la telefonia IP rientra quindi pienamente fra le trasmissioni di informazioni dati, al pari della Televisione IP o dello streaming di contenuti multimediali. Se una volta il servizio di telefonia poteva essere trattato come un servizio indipendente dalla trasmissione dati, oggi, di fatto, non è più così. Ci si aspetterebbe quindi che la delibera 348-18-CONS non si riferisca unicamente a modem e router ma coinvolga esplicitamente qualunque tipo di apparato terminale per la fruizione dei servizi erogati.

Eppure, scorrendo il testo effettivo della delibera, non si riscontrano espliciti riferimenti alla telefonia VoIP. Si parla infatti unicamente di generiche “apparecchiature terminali allacciate direttamente o indirettamente ad una rete di comunicazione pubblica per trasmettere, trattare o ricevere informazioni”. AGCOM precisa inoltre che “nell’ambito delle apparecchiature terminali di cui al presente provvedimento ricadono tutti gli apparati per l’accesso ad Internet installati presso la sede dell’utente che siano alimentati elettricamente lo stesso router che dunque incorpora l’apparato che si occupa della conversione in analogico (ATA) della linea telefonica, costituisce esattamente un’apparecchiatura terminale indirettamente collegata alla rete di comunicazione Internet.”

Sorprende che, nonostante la telefonia VoIP venga richiamata esplicitamente nella premessa, la stessa non venga chiaramente normata nel testo effettivo del documento. La mancanza di riferimenti diretti nel corpo della delibera sembra quasi affievolirne o limitarne la portata per quanto concerne la telefonia IP.

Il VoIP aperto e le limitazioni normative

Quello che appare chiaro è che la delibera 348-18-CONS non disciplina in maniera trasparente ed esaustiva la telefonia SIP, lasciando molto spazio alla libera interpretazione. In particolare:

  • Non vi sono espliciti riferimenti alla possibilità di fornitura dei servizi VoIP in forma separata e indipendente (sebbene auspicati nella premessa). Ciò potrebbe precludere l’utilizzo in cloud delle linee di telefonia VoIP (trunk SIP) degli operatori tradizionali con piattaforme UC indipendenti.
  • Ci sono molti dubbi riguardo alla possibilità di fruire sistematicamente delle linee VoIP in standard SIP “puro” con terminali IP liberi (es. centralini o telefoni VoIP comuni) sulle linee dati in rame o fibra degli stessi operatori. In particolare, l’obbligo di fornitura delle linee telefoniche secondo lo standard SIP (europeo e internazionale) da parte degli operatori di comunicazione è ancora incerto.
  • La portabilità delle linee VoIP, intesa come possibilità del trasferimento delle stesse su linee dati indipendenti sembrerebbe da escludersi.

Da ricordare anche che la delibera prevede esplicitamente, in forma generica, la gestione di eventuali casi di “impedimento tecnico”. Questa “eventualità” potrebbe tramutarsi in una scappatoia per l’introduzione o la permanenza di uno o più vincoli.

Nell’attesa che la delibera diventi esecutiva entro 120 giorni dalla data di approvazione del 2 agosto, fatta salva la possibilità per gli operatori di ricorrere al TAR del Lazio entro 60gg, ci auguriamo che finalmente, dopo tanti anni, possa concretizzarsi una piena standardizzazione nel settore dei servizi di comunicazione. Attendiamo tutti con particolare interesse.