Esiste una vera e propria eredità digitale composta da dati, account, contenuti social, blog, investimenti gestiti online e tanto altro, di cui è necessario preoccuparsi

Eredità digitale

Con l’evoluzione tecnologica e una vita online che va sviluppandosi sempre di più, i confini di ciò che possiamo definire eredità si sfumano, arrivando a comprendere altro… in aggiunta ai più canonici immobili, ai conti bancari, ai manoscritti o ai beni preziosi contenuti nelle cassette di sicurezza. Ormai infatti esiste una vera e propria eredità digitale composta da dati, account, contenuti social, blog, investimenti gestiti online e tanto altro, di cui è necessario preoccuparsi per tempo, come si farebbe con qualunque altro tipo di bene.

Un’attenta pianificazione dei diritti da parte dell’interessato consente il loro esercizio post mortem e rende possibile tutelare interessi sia di natura morale, personale e familiare, sia di natura economica, evitando costose controversie internazionali dall’esito incerto.

Affidarsi a un esperto che possa aiutare a districarsi nella complessità della materia è la scelta più saggia, infatti i notai italiani si occupano di eredità digitale sin dal 2007.

 

Il decalogo dell’eredità

Questo decalogo è frutto dell’esperienza di saggi notai italiani e ha il compito di sensibilizzare i cittadini e rispondere a domande preliminari sull’argomento.

 

  1. Il quadro giuridico è incerto e in costante evoluzione. Attualmente, in Italia così come in Europa, non esiste una legislazione specifica. Non contate insomma sul fatto che la legge provvederà per voi. È importante, quindi, pianificare per tempo il passaggio dell’eredità digitale, ovvero l’insieme delle risorse digitali offline (ad esempio file, software e documenti informatici creati e/o acquistati dal de cuius quali immagini, audio, video, film, documenti di testo, nomi a dominio, siti web, blog, ecc.) ed online (come quelle che si formano attraverso gli account di posta elettronica quali Virgilio, Libero, Yahoo, Google; account di social network, come Whatsapp, Instagram, X, Facebook, TikTok; account finanziari come Binance; account di e-commerce come Amazon, Ebay; account di pagamento elettronico come PayPal, Satispay ecc.). E ciò a prescindere dal supporto fisico (ovvero pc, smartphone o tablet, hard disk, pendrive, CD-ROM, DVD, ecc.) e/o virtuale (cloud storage, es. Google Drive, Dropbox, iCloud, OneDrive, ecc.) di memorizzazione.
  2. Le password non fanno parte dell’eredità digitale, ma sono importanti chiavi virtuali di accesso ad un determinato contenuto digitale, che vanno custodite ed aggiornate. Infatti, come accade sovente, il problema principale risiede nel recupero delle credenziali, magari perse o non condivise per tempo dal de cuius, impedendo così l’accesso ai suoi dati se non a seguito di costose controversie anche internazionali.
  3. Potete affidare a una persona di fiducia le vostre credenziali d’accesso (username e password) con istruzioni chiare su cosa fare in caso di decesso: distruggere i dati in tutto o in parte, o consegnarli a soggetti indicati da voi. Si chiama mandato post mortem ed è ammesso dal nostro diritto per dati e risorse digitali con valore affettivo, familiare e morale (es. foto, immagini, video personali). Se cambiate le password, come è buona regola di sicurezza, ricordate di aggiornare le istruzioni. Potete, in alternativa, disporre dei vostri diritti ed interessi digitali per testamento (stabilire, ad esempio, la possibilità o no di accedere ai vostri dati, stabilire chi sia legittimato ad accedere ai vostri computer, ai file ecc.). Il testamento è lo strumento più idoneo in caso di dati e risorse digitali con valore economico, ma non solo.
  4. Affidare le password a qualcuno non significa attribuire, in caso di morte, la risorsa cui essa dà accesso. È bene, poi, evitare l’utilizzo delle password di utenti assenti o defunti per accedere a risorse, dati, servizi e piattaforme online, a maggior ragione se non si è a ciò autorizzati. Per questo, tutte le istruzioni e le disposizioni relative all’uso delle password debbono essere ben chiare: il notaio potrà assistervi e consigliarvi.
  5. I beni digitali piratati, i contenuti concessi in licenza (ad esempio tutti quelli per cui si paga un canone, come il pacchetto Office365, Netflix, Spootify ecc.), gli account di firma elettronica (ovvero quelli forniti da Aruba, Namirial, Infocert ecc.) e gli account di identità digitale (SPID fornito da PosteItaliane, Aruba, Infocert, Namirial ecc.) sono esclusi dalla successione. Attenzione anche ai dati nella disponibilità del defunto, ma che appartengono a terzi, come datori di lavoro o clienti, perché di regola vanno loro restituiti.
  6. Le criptovalute o monete virtuali (ad esempio Bitcoin, Ethereum, Tether, Litecoin, Monero, Ripple, Stellar ecc.), normalmente custodite in wallet, sono veri e propri beni digitali con valore economico.
  7. Gli eredi possono quindi reclamare quanto spetta loro attraverso i canali tradizionali. Attenzione ai conti correnti online: un conto online non è altro che l’estensione virtuale di un conto reale.
  8. Molto spesso, gli Internet Service Providers (ISP), cioè le società che danno accesso a servizi, spazi e piattaforme sulla rete internet, hanno la propria sede al di fuori del territorio dello Stato e dell’Europa (es. in USA, Cina ecc.). Questo significa che, in assenza di disposizioni espresse relative all’eredità digitale, l’unico modo di accedere ai dati e ai beni digitali dei propri cari defunti è quello di ricorrere a costose e imprevedibili controversie, anche internazionali.
  9. Alcuni servizi online, di recente implementati dai vari ISP e contenuti nelle condizioni generali di contratto al momento dell’attivazione, attribuiscono la facoltà di creare account commemorativi, di consentire o impedire la divulgazione di dati, di disattivare o chiudere l’account dopo aver “segnalato” il decesso dell’utente. Tra i più noti servizi vi è la funzione per indicare il “contatto erede”, che legittima l’utente designato all’esercizio di alcuni diritti morali, affettivi e familiari ma che, tuttavia, non sempre è in grado di soddisfare gli interessi dell’utente defunto, soprattutto in tema di risorse digitali che abbiano un valore economico e patrimoniale. Altri servizi, invece, prevedono addirittura che in caso di morte tutti i dati vengano distrutti e, dunque, persi definitivamente.
  10. I notai italiani si occupano di eredità digitale sin dal 2007. In caso di dubbio, affidatevi al vostro notaio di fiducia con il quale potrete trovare la soluzione più adatta alle vostre esigenze reali e digitali.