Il Garante deve accertare la veridicità delle informazioni presenti, che il loro trattamento avvenga in maniera lecita, che le misure di sicurezza a protezione della banca dati siano adeguate ed efficaci e tali da evitare possibili intrusioni e alterazioni dei dati.

Si sta svolgendo in questi giorni presso il Garante per la protezione dei dati personali la periodica visita di valutazione e controllo sull’applicazione del Sistema Schengen  nel nostro Paese da parte dell’equipe di esperti degli Stati membri dell’Ue, sotto la guida della Commissione Europea. Per legge al Garante è stato attribuito il compito di Autorità di controllo sulla banca dati nazionale di riferimento del Sistema Schengen, la cui gestione spetta al Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno.

Nel corso dell’incontro, l’Autorità ha segnalato con grande preoccupazione il rischio di non poter in futuro espletare al meglio le funzioni di vigilanza che le sono attribuite: “La progressiva diminuzione delle risorse umane ed economiche di cui dispone l’Autorità – ha affermato il Presidente dell’Autorità, Antonello Soro – può compromettere i nostri compiti di supervisione rispetto ad una banca dati che contiene informazioni di assoluta rilevanza nell’interesse del Paese, nonché l’attività cooperazione con gli altri Stati membri in un settore così delicato”.

A tale proposito, va ricordato che due Regolamenti europei, quello appunto sul Sistema Schengen e quello sul sistema di informazione sui visti (VIS), stabiliscono che gli Stati devono provvedere affinché le autorità di controllo nazionale dei due rispettivi sistemi dispongano delle “risorse sufficienti” per assolvere i compiti loro affidati.

Nell’ambito del Sistema Schengen, in quanto Autorità di controllo nazionale, il Garante è chiamato  a verificare, d’ufficio o su richiesta delle persone interessate, che l’elaborazione e l’utilizzazione dei dati inseriti nell’archivio nazionale del Sistema informativo Schengen – che contiene dati di milioni di individui quali, a titolo puramente esemplificativo, quelli di persone ricercate o estradate o che hanno un divieto di ingresso nell’area Schengen – sia effettuata in maniera conforme con disciplina europea e italiana.

Il Garante deve, in particolare, accertare che le informazioni presenti nella banca dati siano esatte, che il loro trattamento avvenga in maniera lecita, che le misure di sicurezza a protezione della banca dati siano adeguate ed efficaci e tali da evitare possibili intrusioni e alterazioni dei dati.