Il Decreto Fiscale non ammette proroghe: le organizzazioni devono adeguarsi in tempi brevissimi

fatturazione elettronica

Dal primo gennaio 2019, l’obbligo di fatturazione elettronica entrerà in vigore. Il Decreto Fiscale non ha ammesso proroghe, ed è quindi necessario adattarsi a questa normativa in tempi brevissimi.

Ma cos’è e a chi si rivolge questo obbligo?

Si tratta di una normativa che impone l’emissione, la trasmissione e la conservazione delle fatture in maniera esclusivamente elettronica. Le parti in questione devono essere residenti o stabilite in Italia, oltre che dotati di partita Iva.

Addio al cartaceo, dunque. Si dovrà fatturare attraverso un pc (ma anche tablet e smartphone possono andare bene), per poi emettere ed archiviare le fatture comunicando con l’Agenzia delle Entrate tramite il Sistema di Interscambio (SdI). Alla luce delle modifiche alla normativa introdotte nel Decreto Fiscale, cerchiamo di fare un po’ di chiarezza.

Ecco i cambiamenti principali.

Vengono ridotte le sanzioni

Il Decreto Fiscale annulla le sanzioni per i primi sei mesi del 2019. Vengono infatti cancellate le penali per chi non si conforma con il nuovo metodo o per chi ritarda l’invio delle fatture prima del 30 giugno 2019, sempre a condizione che ciò non alteri la liquidazione Iva nel periodo in cui siano state effettuate le operazioni.

Vengono inoltre ridotte le sanzioni per i ritardi nelle emissioni delle e-fatture a partire dal 1º luglio del prossimo anno. In che misura? Il Decreto Fiscale ha decurtato dell’80% le penalità legate ai ritardi commessi dopo il primo semestre del 2019 (si paga dunque solo il 20% della penalità in questione). Inoltre, saranno più lievi le sanzioni in caso di errata regolarizzazione e/o detrazione Iva.

Si allungano i tempi di invio

Un’altra modifica in vigore dal 1º luglio introduce la possibilità di inviare la fattura elettronica nei 10 giorni successivi alla sua generazione, non più nella data stessa. Il Decreto Fiscale stabilisce che le fatture vanno annotate entro il giorno 15 del mese successivo. Se, ad esempio, una fattura viene emessa il giorno 31, potrà essere trasmessa all’SdI fino al giorno 10 del mese successivo ed annotata entro il giorno 15.

Ad ogni modo, così come per le modifiche alle sanzioni, questi prolungamenti temporali non comportano modifiche o ritardi alla detrazione IVA da parte del soggetto destinatario.

Non farti trovare impreparato! Anche se gli ultimi cambiamenti moderano le sanzioni in materia di fatturazione elettronica, resta comunque necessario adeguarsi in tempi brevissimi.