La Direttiva 2009/125/CE fissa limiti specifici alle perdite massime dei trasformatori elettrici. Dal 2021 scatta la seconda fase, con valori ancora più restrittivi

 

Il Regolamento UE N.548/2014 fissa le modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE, con una particolare attenzione per i trasformatori elettrici caratterizzati da una potenza superiore a 1 kVA. Questi apparecchi, infatti, hanno una serie di limiti per le perdite massime a carico e a vuoto, come specificato nell’Allegato I del Regolamento.

È però importante ricordare che tale regolamento non è ancora completamente in vigore, ma prevede due fasi distinte. La prima, obbligatoria da luglio 2015 e valida per i trasformatori attualmente in commercio, è meno restrittiva rispetto ai valori che saranno tassativi per le macchine vendute a partire dal 1° luglio 2021.

I valori fissati dalla direttiva sono disponibili al seguente link.

 

Attenzione ai contratti

In questa frase di transizione “i contratti firmati (così come le gare) devono tenere conto, anche se non esplicitato nelle condizioni contrattuali tra acquirente e fornitore, dell’esistenza del Regolamento. I trasformatori “acquistati”, “immessi sul mercato” o “messi in servizio” sino al 30/06/2021 dovranno quindi essere pienamente conformi ai valori della “Fase 1” riportata nell’Allegato I del Regolamento.

Dal 1° luglio del 2021, invece, scatta la seconda fase, in base alla quale dovranno essere rispettati i criteri più restrittivi.

 

Tutti i documenti da fornire

Il Regolamento in vigore ha specificato che, per i trasformatori attualmente immessi sul mercato, la targa contenga, oltre al marchio CE (indicante la conformità al Regolamento stesso) e indicazioni relative al peso dei principali componenti, anche le seguenti informazioni: potenza nominale, perdite a carico e a vuoto, oltre alla potenza elettrica di ogni sistema di raffreddamento necessario per il funzionamento a vuoto. Inoltre, per i trasformatori di potenza medi (con potenza > 3150 kVA) e per quelli grandi, deve essere indicato il valore dell’indice di efficienza di picco e la potenza alla quale essa si manifesta. Nel caso dei trasformatori bitensione, inoltre, deve essere indicata la potenza massima nominale assegnata alla tensione più bassa, conformemente alla tabella I.3 dell’Allegato 1 del Regolamento.

I fabbricanti sono inoltre tenuti a fornire al cliente, anche tramite la pagina web del proprio sito, un’ulteriore serie di informazioni:

  • identificazione del modello e codice alfanumerico per poter distinguere il modello da altri modelli prodotti dallo stesso fabbricante;
  • dati di targa;
  • valore dell’indice di efficienza di picco e la potenza alla quale essa si manifesta (obbligatoria solo per i trasformatori di potenza medi con potenza > 3150 kVA e per quelli grandi);
  • per i trasformatori di potenza medi montati su palo, è obbligatoria una targa visibile recante la dicitura «destinati esclusivamente al montaggio su palo».