E se scade il termine previsto?

Il momento è arrivato. Con l’approvazione della legge di bilancio la fatturazione elettronica è diventata un obbligo per tutti i soggetti stabiliti in Italia con l’eccezione dei soggetti di minori dimensioni che si avvalgono del cosiddetto “regime di vantaggio” previsto dall’art. 27, comma 3 del Decreto Legge n. 98/11 o del “regime forfetario” previsto dalla Legge n. 190/14. Gli step di adozione prevedono che dal 1° luglio 2018 sia obbligatoria per le cessioni di benzina o gasolio per autotrazione e per le prestazioni rese da subappaltatori nei contratti pubblici, dal 1° settembre nei confronti dei soggetti extra-UE per le fatture tax free shopping e dal 1° gennaio 2019 per tutte le operazioni tra privati, persone fisiche e giuridiche.

La fattura elettronica accettata o rifiutata entro 15 giorni

La fattura B2B entrerà a tutti gli effetti a fare parte del nostro ordinamento contribuendo anche a semplificare la gestione delle date che talvolta ha creato qualche problema con le precedenti fatture cartacee. La nuova normativa prevede infatti che ci sia un lasso di tempo di 15 giorni per accettare o rifiutare la fattura elettronica. Il problema a questo punto è stabilire quando partono i 15 giorni di tempo per accettarla o rifiutarla. Partono dalla data assegnata dal numero di protocollo o da quella di ricezione del Sistema di Interscambio (SdI) nazionale?

La risposta è chiara perché da questo punto di vista la legislazione non lascia dubbi. I 15 giorni di tempo, infatti, prendono avvio dalla data di consegna e ricezione certificata dal SdI, nella ricevuta di avvenuta consegna trasmessa al fornitore. La data di protocollo successiva a quella di consegna non ha nessun valore.
In caso sorgessero problemi nella fase di protocollo del documento, queste devono essere previste nel manuale di gestione disposto dall’art. 5, del Dpcm. 3 dicembre 2013, disciplinando la gestione del così detto “protocollo differito”, al fine di fare salvi i diritti dei terzi. In sostanza l’unica data che conta è quella generata dal Sistema di Interscambio, mentre nella versione analogica dei documenti la data di ricezione poteva essere differente da quella di emissione quando sulla busta era riportata la data del timbro postale. In questo caso invece le date coincidono.

E se scadono i 15 giorni? E’ ancora possibile contestare il documento per il quale non è stata ancora notificata l’accettazione con il Sistema di Interscambio o si è comunque obbligati a pagarla?

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