Un documento stilato dal Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri chiarisce le “peculiarità” del lavoro occasionale per gli iscritti ad un albo

Sul sito del Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri è online il documento “Professionisti iscritti ad albi e prestazioni occasionali” che offre chiarimenti riguardo la possibilità per gli iscritti all’Albo di poter svolgere prestazioni occasionali in concomitanza con un rapporto di lavoro dipendente.

Secondo l’analisi svolta dal Centro Studi, per i liberi professionisti iscritti all’albo che intendano espletare un lavoro occasionale, non sussiste il limite temporale entro cui effettuare la prestazione, il limite del compenso e l’obbligo della partita IVA previsto dalla legge. Questo perché se da una parte la normativa vigente (il decreto legislativo 276/2003, art. 61) afferma che la “collaborazione occasionale” non deve avere durata superiore a 30 giorni e deve prevedere un compenso entro 5.000 euro,  al comma 3 è specificato che per i professionisti iscritti ad un albo professionale, non esiste un rischio di abuso di questa particolare forma di collaborazione e pertanto non esistono limitazioni. 

Inoltre, l’iscrizione ad un albo professionale non è da considerarsi come elemento sufficiente a configurare la professione abituale di un’attività, assoggettabile quindi a regime Iva e non sottoponibile a regime di collaborazione occasionale (che, al contrario, non prevede l’apertura di partita Iva). Di conseguenza, l’iscritto all’albo che non esercita attività di lavoro autonomo (si tratterà pertanto di un iscritto che svolge lavoro dipendente)potrà effettuare attività di lavoro occasionale (cioè un lavoro svolto in proprio, senza vincolo di subordinazione con il committente) senza i limiti di tempo e di remunerazione imposti dalla normativa, oltre che senza disporre di partita Iva.

Il Centro Studi del CNI, infine, segnala l’importanza di questa semplificazione. Essa, infatti, risponde a dei criteri di ragionevolezza e, per molti versi, incentiva il lavoro. Da questo punto di vista e per la particolare fattispecie dei professionisti iscritti ad un albo, la normativa è molto chiara ed esplicita. Particolarmente rilevante è la possibilità di non disporre di partita IVA, purché ovviamente le attività svolte siano realmente occasionali ovvero abbiano il carattere dell’eventualità, della secondarietà e dell’episodicità. Resta fermo il principio che per lo svolgimento di lavoro occasionale con compensi superiori a 5.000 euro, i professionisti dovranno iscriversi alla gestione separata Inps per il relativo versamento dei contributi previdenziali.

Documento – Professionisti iscritti ad albi e prestazioni occasionali –