I software necessari al funzionamento di beni iperammortizzati godono di una maggiorazione del 150%. Per i dubbi è però possibile chiedere un parere all’Agenzia delle entrate

Il Piano Industria 4.0 ha introdotto anche i software, descritti nell’allegato B, tra i beni che possono godere del superammortamento, ovvero di una maggiorazione del 40% relativamente al “costo di acquisizione”.

Un’opportunità molto apprezzata dal mercato, ma che non ha mancato di suscitare alcuni dubbi per quanto riguarda la corretta attribuzione dei costi quando un software è embedded ad una macchina che può godere dell’iperammortamento, con una maggiorazione del 150%.

Per questa ragione la circolare N.4/E del 30/03/2017, che detta le linee guida per ottenere gli sgravi fiscali connessi all’iperammortamento e al superammortamento. Specifica come i beni agevolabili, elencati nell’allegato B annesso alla legge n. 232 del 2016, sono i “Beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali Industria 4.0. I beni agevolabili con la maggiorazione del 40 per cento, viene specificato nella circolare, sono “software ‘stand alone’, ossia non necessari al funzionamento del bene materiale. Qualora, invece, il software sia integrato (“embedded”) in un bene materiale dell’allegato A e venga acquistato unitamente ad esso, non si deve operare una distinzione tra la componente materiale e quella immateriale dell’acquisto e il bene immateriale deve considerarsi agevolabile con l’iperammortamento del 150 per cento”.

Come per l’iper ammortamento, le indagini riguardanti la effettiva riconducibilità di specifici beni immateriali ad una delle categorie elencate analiticamente nel richiamato allegato B comportano accertamenti di natura tecnica che involgono la competenza del Ministero dello Sviluppo economico.

In proposito, viene ricordato che è possibile presentare un’istanza di interpello all’Agenzia delle entrate per ottenere una risposta “riguardante fattispecie concrete e personali relativamente all’applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione delle stesse”.

Nei casi, invece, in cui i dubbi in merito all’ambito oggettivo di applicazione dell’agevolazione riguardino esclusivamente la riconducibilità dei beni per i quali si intende fruire del beneficio tra quelli elencati nell’allegato B annesso alla legge n. 232 del 2016, il contribuente può acquisire autonomamente il parere tecnico del citato Ministero limitandosi a conservarlo, senza presentare un’istanza di interpello all’Agenzia delle entrate (ad esempio, si chiede se un determinato software sia ammissibile all’agevolazione).

Le principali novità contenute nella Circolare saranno illustrate, venerdì 7 aprile, nel corso di un webinar dal titolo “Industria 4.0, le linee guida del Ministero” e condotto con esperti di settore. E’ possibile iscriversi gratuitamente al webinar attraverso questo link o inviare eventuali domande all’indirizzo redazione.itis@bitmat.it