Quale impatto avranno i “Profili professionali per l’ICT”, definiti dalle Norme UNI 11621-1/4:2016, sulla professione regolamentata di Ingegnere dell’Informazione?

Articolo a cura di ing. Enrico Mariani (Ordine di Milano) e ing. Stefano Tazzi (Ordine di Pavia)

Lo scorso 28 gennaio 2016 UNI ha pubblicato una nuova famiglia di norme per le Professioni ICT, le UNI 11621. Il documento, il primo in Europa a definire specifiche competenze professionali nel settore ICT, riguarda le “Attività professionali non regolamentate – Profili professionali per l’ICT” ed è suddiviso attualmente in quattro parti.

Cosa cambia rispetto allo stato attuale?

Queste norme (UNI 11621-1,  UNI 11621-2,  UNI 11621-3 e  UNI 11621-4) sono figlie della precedente UNI 11506:2013 e – nella sostanza – vanno a facilitare un lavoro di unificazione che si sarebbe comunque potuto fare già anche prima, ma con un percorso più complicato: prova ne è che ci sono associazioni che già certificavano su profili di competenza facendo riferimento al  CWA 16458, elemento alla base di questa nuova famiglia di norme.

Queste norme sono utili per gli ingegneri dell’informazione?

Queste norme sono utile in generale all’ICT per tutto il Paese, in quanto offrono anzitutto la possibilità di avere una lingua comune relativamente alle professionalità specialistiche presenti nel panorama ICT. E’ un segno di maturità del settore, utile per farlo progredire, togliendo confusione.
Ad esempio, il profilo di Project Manager in ambito ICT è definito in modo unificato nella UNI 11621-2, così come altri 22 profili di competenza base che entrano in gioco in un generico processo ICT.

Che impatto hanno queste norme sull’esclusiva dell’esercizio della professione per gli iscritti all’Albo Ingegneri regolarmente abilitati?

Le norme UNI definiscono un insieme di competenze legandole a determinate figure professionali. Non vincolano però lo svolgimento di alcuna attività specifica da parte di alcun soggetto. Definiscono i requisiti di chi sa fare una determinata cosa; non indicano chi la deve fare.

Qualora vi fosse in qualche contesto ICT un esigenza di assunzione di responsabilità da parte di un soggetto noto iscritto in apposito albo per attività quali la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, il solo albo disponibile per le ICT è quello degli Ingegneri.

Questa norma UNI 11621 è uno strumento utile anche per i professionisti diplomati?

Sì, sia se iscritti ad un Albo, come i periti informatici, sia che operino nell’ambito delle Attività Professionali Non Regolamentate in Ambito ICT ai sensi della Legge 4/2013, per cui consente agli aderenti di avere una attestazione della qualità delle proprie competenza acquisite in modo autonomo o comunque anche al di fuori dal percorso scolastico classico. Gli esami si vanno comunque a fare da soggetti accreditati presso ACCREDIA, ente unico italiano di accreditamento.
Questo è quindi da considerare un bene per tutto il settore dell’ICT, è una ricerca di qualità. È anche un elemento utile per allargare il mercato oltre ai confini nazionali.

Il vantaggio per gli ingegneri dell’informazione in sostanza come si concretizza?

Se si intende vantaggio competitivo rispetto ad altre categorie di operatori nel settore informatico, nessuno, se si intende vantaggio nei confronti del mercato il vantaggio è quelli di avere una norma, con validità presto a livello europeo, che fa chiarezza e toglie molti dubbi.
La norma è infatti valida per tutti i professionisti ICT, regolamentati (gli ingegneri dell’informazione, appunto) e non regolamentati.
Questo è sancito all’interno della norma stessa (UNI 11621- parte 1), al punto 0.2 “Contesto nazionale”, di seguito riportato:

“La presente norma ha lo scopo di supportare la definizione di profili professionali  e mira a diffondere l’utilizzo della norma UNI 11506 e a costituire un punto di riferimento per la predisposizione di leggi, regolamenti ed altre norme tecniche sia in materia di attività professionali non regolamentate operanti nel settore ICT ai sensi della LEGGE 14 gennaio 2013, n. 4  “Disposizioni in materia di professioni non organizzate” , sia in materia di attività professionali regolamentate in ordini o collegi, di cui al Decreto del Presidente Della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, disciplinate nel Decreto del Presidente Della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 e successive modificazioni e integrazioni.”

Questo cosa significa?

Anzitutto, che se qualcuno decide di far riferimento a questi profili in una legge, sicuramente gli ingegneri dell’informazione non sono esclusi, evitando fraintendimenti da parte di qualche funzionario zelante o peggio ancora rischiando di restare appesi al parere di qualche giudice ex-post. Si dovrebbero così evitare situazioni grottesche che si sono verificate in passato (ricordo un bando in cui per la gestione di una rete dati non erano ammessi gli ingegneri delle telecomunicazioni). Qualora si dovessero nuovamente verificare queste situazioni c’è uno strumento in più per contestarle.

Inoltre le competenze richieste dalla norma per i livelli maggiori di complessità sono più facilmente in possesso degli ingegneri che di altri soggetti, e questo dovrebbe orientare i committenti.

In generale, tutto l’impianto di norme UNI può contribuire a fare chiarezza, a diffondere cultura e pertanto ad aumentare nel legislatore o nei pubblici ufficiali la consapevolezza che in certe situazioni vi sia esigenza di assunzione di responsabilità da parte del soggetto competente (richiesta di firma), per cui noi Ingegneri iscritti all’Albo siamo pronti.
 

I prossimi passi?

Il tassello posto è piccolo, ma importante e utile in un quadro più generale. Fatta chiarezza sulle competenze, occorrerebbe identificare gli ambiti per cui per l’esecuzione delle attività è necessaria l’assunzione di responsabilità da parte di soggetto qualificato e pubblicamente identificabile. Ad esempio, le infrastrutture critiche su cui le ICT hanno un impatto significativo.