La fatturazione elettronica da oggi è più chiara. Questo grazie alla circolare n. 18/E emessa ieri dall’Agenzia delle Entrate che contiene diverse indicazioni per il corretto adempimento dell’obbligo di fatturazione in formato elettronico, e risponde ai quesiti sottoposti all’Amministrazione in tema di fattura differita e semplificata.
Innanzitutto la circolare chiarisce la distinzione tra fatture elettroniche e cartacee: non è importante il formato (elettronico o cartaceo) utilizzato per la sua creazione, bensì che la fattura sia in formato elettronico quando viene emessa o messa a disposizione, ricevuta e accettata dal destinatario.
La fattura può quindi essere elettronica per chi la emette e analogica per chi la riceve e viceversa. Quando l’emittente trasmette o mette a disposizione del ricevente una fattura elettronica, quest’ultimo può non accettare il processo, e la fattura si considererà elettronica in capo al primo, con conseguente obbligo di conservazione elettronica, e analogica in capo al ricevente.
AUTENTICITÀ, INTEGRITÀ E LEGGIBILITA’. Sia il fornitore/prestatore che il cessionario/committente devono assicurare l’autenticità dell’origine, l’integrità del contenuto e la leggibilità della fattura elettronica. L’origine di una fattura si considera autentica quando l’identità del fornitore/prestatore o dell’emittente sono certi. L’integrità del contenuto è invece garantita anche quando varia il formato della fattura, a patto che i dati non siano alterati. Infine, il requisito di leggibilità deve essere garantito per tutto il periodo di archiviazione della fattura attraverso un visualizzatore adeguato e affidabile del formato elettronico.
Chi emette la fattura elettronica può utilizzare i sistemi tecnologici che ritiene più idonei a garantire i requisiti di autenticità e integrità. Per chi scegliesse di utilizzare un sistema di controllo di gestione, la circolare stabilisce che non deve essere conservata soltanto la fattura ma che, per tutto il ciclo di vita del documento, sia disponibile anche la documentazione che ne garantisce i requisiti.
TRASMISSIONE SEMPLIFICATA DELLE FATTURE – Per la trasmissione elettronica della fattura, al contrario di quanto avveniva prima, è sufficiente l’accettazione da parte del destinatario. Anche nel caso in cui il destinatario non accetti il documento elettronico, l’emittente può comunque procedere all’integrazione del processo di fatturazione con quello di conservazione elettronica, sempre che siano rispettati i requisiti.
È inoltre possibile inviare più fatture in un unico lotto a patto che sia possibile accedere alle informazioni comuni (generalità dell’emittente, partita Iva, data di emissione ecc.) da ogni fattura.
FATTURA DIFFERITA – Oltre che per la cessione di beni, gli operatori economici possono emettere la fattura differita anche in caso di prestazioni di servizi, soltanto se nel documento siano inserite le operazioni effettuate, la relativa documentazione commerciale, la data di effettuazione e le parti contraenti.
La circolare chiarisce infine alcuni elementi riguardanti la fattura semplificata, ossia con importo inferiore ai 100 euro. Per maggiori informazioni consultare l’intera circolare.
Scarica la circolare n. 18/E delle Entrate